Decreto ministeriale 20 dicembre 2012

Il Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 (“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”) introduce importanti novità per gli impianti di rivelazione incendi. Analizziamo le principali nel dettaglio.
1- Finalità: la regola tecnica fa riferimento alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; tra tali impianti ricadono gli impianti di rivelazione e segnalazione manuale di incendio.
2- Campo di applicazione: la regola tecnica si applica agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (4 aprile 2013) soggetti a modifica sostanziale, ovvero a trasformazione tipologica (natura dell’impianto) o ampliamento in misura superiore al 50% (per gli impianti di rivelazione, in termini di numero di rivelatori o pulsanti).
3- Prodotti impiegabili: l’articolo 3 precisa che i prodotti cui fa riferimento la regola tecnica sono quelli regolamentati dalle disposizioni comunitarie (cioè dalle norme armonizzate relative), sebbene sia possibile impiegare prodotti non rispondenti a tali norme ma fabbricati in uno Stato membro dell’Unione europea, in Turchia oppure in uno Stato firmatario dell’EFTA e che garantiscano un livello di protezione antincendio equivalente a quello prescritto dal Decreto.
4- Progettazione degli impianti: il Decreto stabilisce che il progetto degli impianti deve essere redatto da un tecnico abilitato, ad eccezione degli impianti da realizzare secondo standard internazionali riconosciuti nell’ambito antincendio, che vanno progettati da un professionista antincendio.

Questa è una significativa novità per i sistemi di rivelazione incendi, che possono dunque essere progettati secondo standard quali NFPA 70 e NFPA 72 in alternativa alla normativa nazionale UNI 9795 (con le limitazioni dianzi descritte).

Il capitolo 6 della regola tecnica precisa che l’applicazione di standard internazionali riconosciuti è estendibile anche alle attività di installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di rivelazione incendi, a condizione che i prodotti impiegati siano quelli soggetti a normativa comunitaria.

Ciò significa che un impianto progettato secondo NFPA 72 deve contemplare prodotti con marcatura CE (e non, ad esempio, UL listed o FM approved). Il medesimo capitolo indica inoltre che l’adozione di normative internazionali ne richiede l’applicazione integrale, fugando il campo da possibili utilizzi parziali o ibridi delle norme stesse.

5- Aspetti documentali: introducendo un doppio approccio alla progettazione degli impianti, il Decreto esplicita la documentazione da presentare in fase di valutazione dei progetti e di controllo di prevenzione incendi, chiarendo quanto indicato nell’allegato I e nel terzo capitolo dell’allegato II del Decreto 7 agosto 2012.

In particolare, in fase di valutazione dei progetti risulterà necessario indicare la specifica dell’impianto (già prevista dal Decreto 7 agosto 2012) con firma aggiuntiva di professionista antincendio per i soli casi di impianti da realizzare secondo standard internazionali.

In fase di controllo di prevenzione incendi, la dichiarazione di conformità di cui al Decreto interministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 andrà integrata, per gli impianti realizzati secondo normative internazionali, da apposita certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, firmata da professionista antincendio.

I contenuti progettuali degli impianti di rivelazione incendi sono, ad ogni modo, quelli già prescritti dalle rispettive normative tecniche, che sono pienamente esaustive e a cui si rimanda.